Art. 3.
(Norme di contabilità e copertura finanziaria).

      1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria è autorizzata l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Le amministrazioni competenti sono comunque responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali e sono tenute ad assicurare il necessario tempestivo controllo.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli anni successivi, l'attuazione delle disposizioni della presente legge è assicurata nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, ove necessario integrati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.